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Oblio Oncologico

09/02/2026

Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto del cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive o ricadute, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – di non fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.

Per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella seguente tabella:

 

Tipo di tumore Specificazioni Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto Stadio I, qualsiasi età 1
Colon-retto Stadio II-III, >21 anni 7
Melanoma >21 anni 6
Mammella Stadio I-II, qualsiasi età 1
Utero, collo >21 anni 6
Utero, corpo Qualsiasi età 5
Testicolo Qualsiasi età 1
Tiroide Donne con diagnosi < 55 anni
Uomini con diagnosi <45 anni.
Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi
1
Linfomi di Hodgkin <45 anni 5
Leucemie Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età 5

A partire dal 2/01/2024, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione, non è ammessa, da parte delle imprese di assicurazioni e dei distributori, la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso il periodo dal trattamento attivo applicabile in assenza di recidive o ricadute della malattia.