Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
Prima di ricorrere presso l’Autorità Giudiziaria è necessario esperire un tentativo di conciliazione, presentando un ricorso all’Arbitro Assicurativo o, in alternativa, attivando un procedimento di Mediazione.
Arbitro Assicurativo (AAS)
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, istituito presso l’IVASS e disciplinato dal Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy n. 215 del 6 novembre 2024.
Accedendo al portale dell’AAS (https://www.arbitroassicurativo.org) potrai ottenere tutte le informazioni sul suo funzionamento e sulle modalità con cui potrai presentare un ricorso.
Ti ricordiamo che possono essere sottoposte alla valutazione dell’AAS tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà derivanti da un contratto di assicurazione.
Tuttavia, se la richiesta attiene al pagamento di una somma di denaro, il ricorso all’AAS è soggetto ai seguenti limiti di valore:
- 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il solo pagamento della prestazione caso morte;
- 150.000 euro per tutte le altre polizze vita;
- 25.000 euro per le assicurazioni danni.
Il ricorso all’AAS può essere presentato solo dopo aver avanzato un formale reclamo alla Compagnia, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se la risposta ricevuta non è ritenuta risolutiva. Il reclamo nei confronti dell’Impresa costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’AAS.
Se la decisione dell’AAS non è soddisfacente, sia il cliente sia l’Impresa e/o l’intermediario potranno comunque sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Mediazione
La mediazione è uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i.
La domanda di Mediazione può essere presentata, con l’assistenza necessaria di un avvocato, presso uno degli Organismi di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
La richiesta di adesione alla Mediazione deve essere trasmessa a Banco BPM Vita S.p.A. a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Via Massaua n.6 – 20146 Milano (MI) o, in alternativa, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it
Negoziazione assistita
La Negoziazione Assistita, introdotta dal Decreto-legge n. 132 del 10 novembre 2014, è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie in cui le parti, assistite dai rispettivi avvocati, si accordano per cercare di risolvere amichevolmente una controversia civile.
Si tratta di un procedimento che, per i contratti assicurativi sulla vita, non costituisce una condizione di procedibilità per esercitare un’azione avanti l’Autorità Giudiziaria.
L’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa a Banco BPM Vita S.p.A. a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Via Massaua n.6 – 20146 Milano (MI) o, in alternativa, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it.
Arbitrato
In caso di una controversia di natura medica, se il contratto lo prevede, puoi richiedere alla Compagnia di attivare una procedura arbitrale per demandare la decisione ad un Collegio Medico.
L’istanza di attivazione della procedura deve essere trasmessa a Banco BPM Vita S.p.A. a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Via Massaua n.6 – 20146 Milano (MI) o, in alternativa, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it.
