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Reclami

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia ad uno dei seguenti recapiti: Banco BPM Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via Massaua, 6, 20146 Milano – Fax 02-85.96.44.40 – e-mail: [email protected] – PEC: [email protected] o, in alternativa, compilando il modulo sottostante:

    Informazioni Generali:

    Indirizzo di Residenza:

    Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Fax: 06.42.13.37.45 o 06.42.13.33.53, PEC all’indirizzo [email protected], utilizzando il Modulo predisposto dall’Istituto e allegando copia del reclamo già inoltrato all’impresa e l’eventuale riscontro. In caso di trasmissione del reclamo a mezzo PEC è opportuno che gli eventuali allegati siano in formato PDF.

    Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit linked o index linked o delle operazioni di capitalizzazione, l’esponente potrà rivolgersi alla CONSOB – Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection, Via G. B. Martini, 3 – 00198 Roma.

    Se invece il reclamo riguarda forme di previdenza complementare, l’utente potrà rivolgersi alla COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 ROMA, o via fax al n. 06.69506.304, PEC all’indirizzo: [email protected].

    Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

    Prima di ricorrere presso l’Autorità Giudiziaria è necessario esperire un tentativo di conciliazione, presentando un ricorso all’Arbitro Assicurativo o, in alternativa, attivando un procedimento di Mediazione.

    • Arbitro Assicurativo: Il ricorso dinanzi all’Arbitro Assicurativo deve essere presentato, secondo le modalità previste dal D.M. n. 215 del 6 novembre 2024, tramite il portale disponibile sul sito internet www.arbitroassicurativo.org
    • Mediazione: Per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche) ha previsto l’obbligo di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione, da scegliere tra quelli elencati nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

    La richiesta di adesione al procedimento sopradescritto può essere inviata, a cura dell’Organismo di     Mediazione, presso il Sevizio Legale e Societario di Banco BPM Vita SpA, Via Massaua 6, 20146 Milano, oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]